La cessione di rapporti giuridici in blocco: profili evolutivi del regime probatorio
L’art. 58 del d.lgs. n. 385/1993 contiene una dettagliata disciplina della cessione di aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili «in blocco» a banche, soggetti vigilati e intermediari finanziari di cui all’art. 106 TUB.
In particolare, l’art. 58 TUB stabilisce che il cessionario comunica l’avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, salve forme integrative di pubblicità stabilite dalla Banca d’Italia (comma 2). L’assolvimento di tali adempimenti pubblicitari produce, nei confronti dei debitori ceduti, gli effetti indicati dall’art 1264 c.c. (comma 4).
